Lega Serie A: via all'assemblea sull'offerta dei fondi. Il parere del professor Alpa sulla Legge Melandri

La Serie A decide il suo futuro. Alle 10 cominceranno le discussioni, con molti presidenti e Advisor coinvolti collegati da remoto, che poi porteranno alla decisione dell’assemblea di Lega. Si dovrà scegliere un investitore di minoranza per la torta dei diritti televisivi del calcio per i prossimi anni. In campo le due cordate Cvc, Advent e Fsi da una parte e Bain Capital e Nb Renaissance dall’altra.
Al di là degli aspetti finanziari delle due offerte, che ormai sono ben noti e che Il Sole 24 Ore ha presentato in anteprima nei giorni passati, il focus è anche su aspetti fiscali, affrontati dal professor ed ex-ministro Giulio Tremonti, e soprattutto sugli aspetti regolamentari e legislativi, che trovano paletti ben definiti nella Legge Melandri.
E proprio su quest’ultimo aspetto è stato chiesto dallla Lega Serie A un parere al professor Guido Alpa, giurista, avvocato e accademico italiano noto anche per essere maestro professionale e amico dell’avvocato Giuseppe Conte, attuale premier. Di sicuro, vista la delicatezza del dossier anche a livello governativo, il parere di Alpa sulla Legge Melandri può essere un buon biglietto da visita per la futura operazione con i fondi di private equity.
Ebbene Alpa ha dato tre pareri: solo il primo di questi, quello più generale, è finito nel data room, mentre gli altri due pareri sono stati dedicati in modo più specifico alle offerte delle due cordate in relazione al rispetto della Legge Melandri.
Ecco alcuni punti, i più interessanti, tratti dal primo parere di Alpa
“Al fine di valutare le offerte ricevute dalla Lega per l’individuazione di un partner nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, occorre muovere dalla natura dei diritti oggetto delle operazioni economiche e della loro gestione secondo le competenze stabilite dalla legge. Sulla base di queste premesse si svolgeranno gli aspetti di diritto civile inerenti alle offerte formulate rispettivamente da CVC congiuntamente ad Advent International Corporation e FSI SGR. in data 28 agosto 2020 (l’“Offerta CVC), e da Bain Capital Private Equity LLP congiuntamente a NB Renaissance Partners Holding in data 29 agosto 2020.
Alpa parte da alcune considerazioni generali. “La Lega non è titolare esclusivo dei diritti audiovisivi perché li condivide con i Club, ma è titolare esclusivo della facoltà di esercizio; i Club conservano, di anno in anno, la contitolarità e il diritto di godimento, insieme con la Lega, possono cioè fruire dei ricavi che la Lega riesce ad ottenere dall’esercizio dei diritti”.
Il focus è sui poteri della Lega Serie A.
“Poiché il potere di esercizio , cioè di gestione, dei diritti spetta alla Lega per legge, essendo così disposto dal d.lgs.richiamato, e non le viene attribuito dai Club, mi sembra che si sia in presenza di una rappresentanza legale, per la quale non è necessario il conferimento del mandato gestorio dai Club alla Lega e neppure di un mandato di rappresentanza nei confronti dei terzi. La Lega opera ex lege e quindi rappresenta ex lege i Club nei rapporti contrattuali con i terzi”.
Per quanto riguarda le risorse economiche e finanziarie e i loro riflessi fiscali, “i risultati della gestione derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi, previa deduzione delle quote di mutualità, vengono ripartiti, anno per anno, tra coloro che partecipano al campionato di calcio di riferimento. La ripartizione avviene per quote determinate secondo criteri stabiliti dagli artt. 25 e 26 del d.lgs.:
-una quota è attribuita in parti uguali (50%);
-una quota è attribuita in base ai risultati sportivi (attualmente il 30%, a sua volta suddiviso in base ai
risultati dell’ultimo campionato (15%), ai risultati degli ultimi cinque campionati (10%) e ai risultati
conseguiti a partire della stagione sportiva 1946/47 (5%).
Tale quota si ridurrà al 28% a partire dalla stagione 21/22; una quota è attribuita in base al bacino di utenza (attualmente il 20% suddiviso in base agli spettatori paganti (12%) e all’audience televisiva (8%). Tale quota a partire dalla stagione sportiva 21/22 si incrementerà al 22% con l’introduzione di un nuovo cluster rappresentato dal minutaggio dei calciatori di età compresa tra i 15 e 23 anni formati nei settori giovanili delle squadre italiane.
Per quanto riguarda le due offerte ricevute, “l’una (CVC) considera oltre ai diritti audiovisivi anche i diritti in generale relativi all’ immagine e alla sponsorizzazione delle competizioni calcistiche organizzate dalla Lega; l’altra (Bain/NB) considera anche la creazione del canale media dedicato, le sponsorizzazioni, le figurine. Le due offerte, senza entrare nel merito dettagliato della struttura e di alcuni contenuti delle medesime, esse hanno in comune la circostanza che, a fronte della prestazione di servizi e del versamento di una somma di denaro, stabilita oggi e pagabile probabilmente nel tempo, i fondi pretendono una partecipazione ai risultati positivi delle attività di commercializzazione dei diritti audiovisivi (e, per l’offerta che li contempli, anche dei diritti non audiovisivi). In forme più o meno certe e chiare, le offerte aggiungono anche la disponibilità ad assicurare un minimo di introiti da tale commercializzazione per il triennio 2021-2024. Entrambe le offerte illustrano, sulla base di business plan, l’andamento e la crescita, nel tempo, delle risorse attese dalla commercializzazione.
E’ indubitabile che l’esercizio delle attività di sfruttamento ed utilizzazione economica dei diritti
audiovisivi spetta e sia, per legge, nella esclusiva titolarità, competenza e responsabilità della Lega. Tale diritto di esercizio delle facoltà di sfruttamento economico dei diritti oggetto della contitolarità legale, non è ovviamente cedibile a terzi (neppure con un voto unanime dei Club partecipanti alla competizione nell’anno di riferimento). E’ qui la legge che impera. La libertà di azione della Lega è, viceversa, priva di limitazioni sostanziali, quanto alla individuazione, in
concreto, delle migliori modalità di esercizio, e quindi di sfruttamento economico dei diritti audiovisivi medesimi. Lo può fare attraverso procedure competitive tra gli operatori della comunicazione, con la selezione, sempre su base competitiva, di un intermediario indipendente (il quale, a sua volta, è tenuto a dare in licenza triennale lo sfruttamento dei diritti audiovisivi, sempre con procedura competitiva nel rispetto delle regole fissate dal d.lgs.cit.), oppure, infine, ricorrendo alla creazione di una piattaforma propria, il cosiddetto Canale (art. 13), a partire dal quale sviluppare, ove a ciò la lega risulti abilitata, lo sfruttamento diretto dei diritti audiovisivi. ovvero la conclusione di accordi con i titolari di piattaforme di comunicazione.
Alpa pone l’accento anche sulla costituzione di un canale della Lega. “Ovviamente, ipotizzando, quale possibilmente concreta, la costituzione di un proprio Canale, la Lega assume un ruolo ulteriormente dinamico, nella prospettiva di raggiungere, nell’interesse dei Club, e più in generale del sistema, i migliori risultati economici di esercizio dei diritti audiovisivi. In sostanza in questa prospettiva, la Lega non vuole limitarsi a gestire gare, ma mantenere la possibilità di diventare protagonista professionale, avvalendosi di soggetti specializzati e finanziariamente solidi, delle attività sul mercato dello sfruttamento dei diritti audiovisivi. La Lega (che è associazione di diritto privato non riconosciuta) può conseguire queste finalità avvalendosi di un ente strumentale, quale ad esempio una società di cui detenga il controllo, alla quale possono partecipare, con quote di minoranza, anche soggetti investitori, come fondi et similia. Poiché il decreto cit. non pone limiti alle modalità di commercializzazione, se non per quanto riguarda le procedure di scelta degli operatori, la Lega ben può avvalersi di terzi oppure costituire enti per svolgere questa attività prescritta dalla legge”.
Nel parere viene dato anche il via libera, a determinate condizioni, all’investimento dei fondi in relazione alla Legge Melandri.
“Poiché i terzi che aderiscono a questo programma economico apportano la loro competenza ed esperienza, sono inseriti nel mondo delle competizioni sportive e percepiscono profitti, è comprensibile che gli aderenti che cooperano come partners nella realizzazione degli scopi associativi conferiscano alla Lega un contributo non ripetibile. Il versamento da parte dei fondi di un importo iniziale “comunque esso sia configurato , rappresenta civilisticamente per l’appunto, un contributo allo sviluppo di tale ampio progetto, assicurando che, secondo quanto indicato nel business plan, non vi siano rischi di instabilità finanziaria almeno per un certo numero di anni. Qui i fondi non comprano alcunché, ma apportando opere, servizi e denaro a tale progetto, chiedono una remunerazione parametrata sui ricavi rinvenienti da quelle attività. Per la Lega è una opportunità e un costo per la riuscita di un progetto, come detto altamente innovativo. Una opportunità che potrà essere ulteriormente sfruttata nel caso in cui la Lega decidesse di creare un proprio canale, ipotesi anch’essa contemplata dal decreto lgs. cit.(art.13). La scelta è dettata da criteri imprenditoriali che la Lega può legittimamente seguire, edall’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’ ente strumentale e dagli investitori (fondi et similia), che è connaturato ai loro scopi ; rischio d’impresa che potrebbe anche comportare da parte loro l’impossibilità del recupero delle risorse finanziarie investite”.
“L’importo così versato dai fondi, che è connesso con le modalità di organizzazione dell’attività economica avente ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi,ma non è il frutto diretto di quella commercializzazione, non è annoverabile quale propria risorsa economica derivante dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi che deve essere distribuita annualmente secondo i criteri
stabiliti dal decreto lgs.cit. e dallo statuto, e pertanto convergerà nel fondo comune della Lega, la quale dovrà assicurarne una gestione indipendente dai proventi annuali, individuando poi quanto, quando e come poterne attribuire quote ai Club, tenendo presente, in tale eventuale ripartizione, la peculiarità della contitolarità legale dei diritti audiovisivi, e quindi delle legittime aspettative ed interessi dei Club che, anno per anno, ne faranno parte a seguito del meccanismo delle promozioni e retrocessioni”.
“Sicuramente, una indicazione preziosa in questo senso, potrà derivare dall’analisi dei business plan degli offerenti che la Lega vaglierà proprio in tale prospettiva. Per poter decidere sulla organizzazione della attività economica concernente i diritti audiovisivi la Lega dovà assumere una deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi delle società associate aventi diritti al voto. Per decidere sulla ripartizione delle risorse economiche lo statuto prevede la maggioranza qualificata dei tre quarti delle società associate aventi diritto al voto”.